CAPO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita l’associazione denominata: “Informatic World”.

ARTICOLO 2 – SEDE

L’associazione ha sede in Reggio Calabria, in Via Sbarre Inferiori, 234/C e può istituire sedi secondarie a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.

La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 3 – SCOPO

L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchĂ© fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivi:

  • la divulgazione di conoscenza delle tecnologie informatiche e la certificazione delle competenze informatiche, quali vantaggi competitivi e pari opportunitĂ  per la crescita professionale dell’individuo ed il suo inserimento e miglioramento nel mondo dello studio e del lavoro;

  • la promozione di indirizzi di studio, anche diversi da quelli in materie informatiche favorendo la formazione a 360° dell’individuo come ad esempio studi su normative e leggi regionali, nazionali ed internazionali, corsi di lingue, servizio di doposcuola per studenti di ogni ordine e grado, tutoraggio per materie universitarie;

  • l’Orientamento Professionale ossia interventi di carattere informativo, formativo, consulenziali, finalizzati a facilitare l’orientamento professionale, a supportare percorsi di formazione e di lavoro e il sostegno all’inserimento e al reinserimento occupazionale, nonchĂ© al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attivitĂ  di supporto nell’ambito di percorsi connessi all’obbligo formativo  / obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale;
  • attivitĂ  e corsi di formazione professionale ossia interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza in relazione alle tre macrotipologie formative definite dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria:
    • Obbligo Formativo / Obbligo d’Istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale per offrire servizi di formazione volti all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione o fino al conseguimento di una qualifica professionale ed i percorsi di formazione all’impresa per l’apprendistato svolto fra i 16 e i 18 anni;
    • Formazione Superiore ossia la formazione post obbligatoria, l’istruzione e formazione tecnica superiore, l’alta formazione relativa agli interventi all’interno e/o successivi ai cicli universitari e la formazione esterna all’impresa, per gli apprendisti;
    • Formazione Continua ossia la formazione destinata a soggetti occupati, in cassa integrazione guadagni e mobilitĂ , o sospesi nonchĂ© la formazione esterna all’impresa per gli apprendisti;
  • la promozione di seminari, convegni, workshop, master, fiere ed eventi finalizzati alla diffusione culturale dei temi che vengono trattati all’interno dell’associazione;
  • la promozione della diffusione e dello sviluppo di software applicativo e siti web.

Le finalitĂ  sopra citate sono perseguite attraverso l’intervento dei soci e di terzi incaricati nei campi indicati, tra l’altro anche mediante l’erogazione di corsi di formazione, seminari, la redazione e distribuzione di pubblicazioni e materiale didattico sia cartaceo che multimediale o on-line.A tale scopo l’associazione supporta le azioni rivolte alla formazione professionale e/o orientamento anche di fasce di cittadini appartenenti all’area “dello svantaggio” come diversamente abili, minori a rischio e minori in ristrettezza, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati, nomadi e tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati.L’associazione inoltre supporta azioni per la promozione delle “pari opportunitĂ  tra uomo e donna” per  come definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.Per la promozione di tutti gli obiettivi definiti nello statuto l’associazione può raccogliere fondi con le modalitĂ  che la stessa intende utilizzare, ovvero anche mediante distribuzione di materiale, l’organizzazione di eventi e l’erogazione di servizi come quelli di “consulenza informatica”.

CAPO II
SOCI, ORGANI, ASSEMBLEE

ARTICOLO 4 – SOCI

Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla loro cittadinanza, professione, titolo di studio e condizione sociale, che si riconoscano negli scopi dell’associazione. Sono aderenti all’associazione:

  • i soci fondatori

  • i soci ordinari

  • i soci onorari e sostenitori.

Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea

  • il consiglio direttivo

  • il segretario generale

  • i revisori

  • il collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 6 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’associazione maggiori di età.

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale, entro il 30 giugno. Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del consiglio direttivo e dei revisori;

  • delibera sulle modifiche al presente statuto;

  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

  • delibera quant’altro sottoposto alla sua competenza dal presente statuto o dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 – TIPI DI ASSEMBLEA, CONVOCAZIONI, DELIBERAZIONI

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto ed in seconda convocazione con almeno il 25% (venticinque per cento) degli stessi. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente.

L’assemblea è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell’avviso che deve essere inviato a cura del presidente o del vice presidente – a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica o sms – almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso, oltre all’ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per l’eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione nonché sulle modifiche statutarie.

L’assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti l’approvazione del bilancio annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte oltre che sulla programmazione e sulle direttive generali dell’associazione.

L’intervento all’assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci.Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati presso la sede dell’associazione.

CAPO III
CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENZA, SEGRETARIO GENERALE, REVISORI, TESORIERE

 ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) soci.I componenti del consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha cooptato.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario generale che svolgerĂ  anche le funzioni di tesoriere.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente o del vice presidente, di loro iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica o sms inviati almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione, salvo i casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni, e comunque almeno una volta l’anno, anche per predisporre il rendiconto economico e finanziario.

Per la validitĂ  delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritĂ  prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti.

Il consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzioni alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare a suoi componenti alcuni poteri, determinando le modalità e la durata della delega ed i poteri delegati.

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e la situazione patrimoniale annuale e stabilisce la misura della quota o contributo annuale che i soci sono tenuti a versare.

ARTICOLO 10 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE

La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente nei limiti dei poteri conferiti.

ARTICOLO 11 – SEGRETARIO

Il segretario coordina l’attività operativa dell’associazione.

Predispone per il consiglio direttivo la stesura delle proposte operative da approvare e mantenere i contatti con tutti i soci o candidati soci che desiderino informazioni sulla associazione. Tiene i collegamenti, su richiesta del consiglio direttivo, con i membri dello stesso.

Il segretario può svolgere anche la funzione di tesoriere, curando la tenuta della contabilità dell’associazione e la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale annuale.

Ha inoltre facoltà di operare sui conti correnti bancari intestati all’associazione.

ARTICOLO 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea, e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono esser scelti tutti o in parte fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione dell’Associazione e dei fondi sociali, e presenta all’assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati. Per motivi del suo ufficio può richiedere la convocazione dell’Assemblea.

CAPO IV

ESCLUSIONE

ARTICOLO 13 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione dall’associazione:

  • il mancato versamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall’iscrizione;

  • l’inosservanza delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi;

  • la presenza di gravi motivi.

L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

CAPO V
PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 14 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote o contributi sociali annuali.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare i versamenti ulteriori rispetto a quelli originali.

ARTICOLO 15 – DIVIETI

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 16 – RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative;

  • contributi degli aderenti e di privati;

  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • entrate patrimoniali;

  • entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o eventuali servizi agli associati o ai terzi;

  • entrate derivanti da attivitĂ  commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione comporta l’esclusione all’associazione.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci nĂ© durante la vita dell’Associazione, nĂ© all’atto del suo scioglimento.

CAPO VI
SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE

ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO

In caso di uno scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Reggio Calabria su istanza della parte più diligente.

Tale arbitro deciderĂ  pro bono et aequo, senza formalitĂ  di procedura, e la sua decisione sarĂ  inappellabile e vincolante tra le parti.

ARTICOLO 19 – CASI NON PREVISTI

Per tutto quanto non previsto si applicano le normative di legge.

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